Sentenza Corte App. Lecce Taranto, del 09.04.2013
SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO
nel processo penale a carico di:
M.A., nato il (...) a T., ivi residente al Viale OMISSIS; detenuto p.q.c. c/o la Casa Circondariale di "Secondigliano" Napoli (oggi da Taranto)
- PRESENTE -
appellante avverso la sentenza n.482/2012 emessa il 02/07/2012 dal Tribunale di Taranto - Giudice per l'Udienza Preliminare - con la quale, imputato del reato di cui agli artt. 81c.p. - art. 73 c. 1 bis D.P.R. n. 309 del 1990 e succ. modifiche per avere illegalmente detenuto ai fini delle cessione 90 gr. circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana. (Taranto 11/10/2011. Recidiva reiterata specifica infraquinquennale),
veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli, e, con la contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, letto ed applicato l'art. 99 commi 4 e 6 c.p., ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 22.778,55 di multa, oltre al pagamento delle spese del procedimento e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare presofferta. Dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena;
sulla rinuncia preliminare formulata dall'imputato a tutti i motivi di appello tranne quello relativo alla riduzione della pena con attenuanti generiche
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza in data 2.7.2012, resa con motivazione contestuale, il G.u.p. del Tribunale di Taranto, definiva con le forme del giudizio abbreviato non condizionato il procedimento penale a carico di:
M.A. imputato del reato di cui all'art. 81 c.p., 73 D.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di spaccio grammi 90 di sostanza stupefacente del tipo hascisc e grammi 35 di marjuana, fatto commesso in Taranto l'11.10.2011; con la recidiva specifica infraquinquennale.
Nel corso del giudizio allo stato degli atti, era emerso in fatto quanto segue:
Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Norm dei CC. di Taranto effettuava un servizio di osservazione dell'odierno imputato. Nella mattinata dell'11.10.2011 egli veniva notato mentre usciva da un circolo ricreativo e si recava in aperta campagna, nei pressi di alcune gabbie abusive, ove erano custoditi dei cani di grossa taglia. Entrato in una di essa, il M., sollevava un asse in legno e prelevava un involucro, che subito dopo gettava a terra. Prontamente recuperato dai militari, il pacchetto risultava contenere sostanza stupefacente del tipo hascisc. La perquisizione dei luoghi consentiva di rinvenire all'interno della gabbia, complessivamente, 90 grammi di hascisc e 35 di marijuana.
Il tutto veniva sottoposto a sequestro, ed il M.A. veniva tratto in arresto in flagranza di reato; in sede di convalida dell'arresto l'indagato ammetteva solo la detenzione del modesto quantitativo di hascisc da destinare al suo consumo personale.
Sulla base di tali risultanze oggettive, disattesa la versione difensiva proveniente dall'imputato, il quale aveva confessato solo il possesso del quantitativo di droga buttata per terra alla vista dei CC, per destinarlo al consumo personale, il giudice di prime cure affermava la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
Tenuto conto della recidiva, contestata nella forma più grave, ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo condannava alla pena finale di anni 6 di reclusione ed Euro 22.778,55 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e alle spese di mantenimento in carcere. Con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Applicava inoltre all'imputato le pene accessorie di cui agli art. 29 e 32 c.p.p.
2 - Avverso la sentenza di primo grado ha proposto tempestivo appello l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. Nicola Cervellera del foro di Taranto.
Con un primo motivo di gravame, si chiede la riforma della sentenza impugnata e l'assoluzione del proprio assistito con la formula ampia, ovvero perché il fatto è previsto dalla legge come reato, anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.
Si sostiene a tale fine che difetta la prova della detenzione illegale della droga e quindi della destinazione ad attività di spaccio; e si evidenzia che i CC. non hanno rilevato alcuna attività di vendita della droga, né la presenza sul posto di potenziali acquirenti. L'intero quantitativo di droga, era invece destinato al consumo personale del M. che aveva costituito 'una scorta', essendo egli soggetto tossicodipendente da lungo anni, ed, in ragione di tale condizione, anche affetto da AIDS.
Con un diverso motivo di appello, in subordine si invoca in questa sede la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309 del 1990.
In via più gradata, quanto al trattamento sanzionatorio, ci si duole dell'eccessiva entità della pena, e si invoca la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dal G.u.p., rappresentando al tal fine che l'imputato è soggetto gravato da precedenti penali assai risalenti nel tempo; si chiede in ogni caso la riduzione della pena inflitta, alla stregua dei criteri posti dall'art. 133 c.p.
3 - L'imputato, ancora detenuto per questa causa, è stato regolarmente citato in questa sede per la celebrazione del giudizio d'appello, ed è comparso; era presente il suo difensore di fiducia. Preliminarmente l'imputato ed il suo difensore hanno formulato alla Corte rinuncia ai primi motivi d'appello; ed hanno insistito per l'accoglimento del terzo motivo di impugnazione, relativo alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva contestata.
All'esito della discussione, il Procuratore Generale ed il difensore hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate. Al termine della camera di consiglio, la Corte ha emesso sentenza di parziale riforma della pronuncia impugnata per i motivi che seguono.
Motivi della decisione
La rinuncia parziale ai motivi di appello, formulata ai sensi dell'art. 589 c.p.p., esime questa Corte dalla necessità di scrutinare tutti i motivi di gravame prospettati in ordine al merito e all'esatta qualificazione giuridica dei fatti. Tuttavia per ragioni di mera completezza si evidenzia che la sentenza impugnata appare pienamente aderente alle risultanze istruttorie, corretta nelle sue argomentazioni logico - fattuali e nell'individuazione delle fattispecie giuridiche di riferimento.
Nel merito va pertanto integralmente confermata.
Può trovare invece accoglimento il motivo di imputazione residuo, relativo al trattamento sanzionatorio disposto all'esito del giudizio di primo grado.
L'appellante appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche, da valutare però con giudizio di mera equivalenza sulla recidiva come contestata, tenuto conto del fatto che egli deteneva illegalmente sostanze stupefacenti 'di tipo leggero' quali l'hascisc e la marjuana, in quantitativi di non particolare rilievo, come accertato dalla consulenza chimica in atti. Inoltre deve essere valutata positivamente in questa sede l'ammissione di colpevolezza effettuata dall'imputato, sia pure implicitamente, nel momento in cui ha rinunciato ai motivi di gravame con i quali egli contestava l'affermazione di penale responsabilità effettuata dal giudice di primo grado, in ordine al delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacente.
La pena va quindi in questa sede rideterminata, ai sensi dell'art. 69 c.p.
Pena equa da infliggere al M.A., determinata alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi dettati dall'art. 133 c.p., appare quella di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000 di multa
Così determinata. P.B., come già individuata dal giudice di prime cure senza tener conto della continuazione interna al delitto, anni 6 di reclusione ed Euro 27.000 di multa; pena ridotta di un terzo, fino a concorrenza di quella sopra indicata, per la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., connessa alla scelta del rito abbreviato.
Va confermata l'impugnata sentenza quanto alle altre statuizioni in essa contenute.
Il complessivo carico di lavoro dell'Ufficio e la necessità di dover trattare altri processi a carico di imputati detenuti, non consentono di procedere alla motivazione contestuale della sentenza; ai sensi dell'art. 544 c.p.p., si reputa quindi opportuno indicare il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 605, c.p.p.
In parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Taranto, in data 2.7.2012, appellata dall'imputato M.A., concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, RIDETERMINA la pena in anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
Elimina la pena accessoria dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pp.uu. ed applica al predetto l'interdizione dai pp.uu. per un periodo di anni cinque.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Taranto, il 25 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2013.
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