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Art. 415 bis c.p.p. - Avviso [di garanzia] all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

art. 415 bis c.p.p. - Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.

L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.
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Formulario: Richiesta copie atti a seguito notifica avviso di garanzia
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Giurisprudenza sull'art. 415 bis c.p.p. e sull'avviso di garanzia
Cass., massima sentenza n. 11282 del 21.03.2001
Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di emissione del decreto penale, in virtù della mancata notifica all'imputato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p., disponendo, correlativamente, la restituzione degli atti al pubblico ministero. La suddetta reiezione della richiesta di emissione del decreto penale si sostanzia, infatti, in una estensione alla fattispecie in esame della disciplina delle nullità prevista dagli art. 416 , comma 1, e 552, comma 2, c.p.p., per la richiesta di rinvio a giudizio e per la citazione a giudizio dell'imputato e nella correlativa anomala e non consentita regressione del procedimento esulante dallo schema di cui all'art. 459 c.p.p., non essendo previsto l'adempimento di cui all'art. 415 bis c.p.p., nel caso di procedimento per decreto né essendo estensibili per analogia le predette ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività posto in materia dall'art. 177 c.p.p. e la particolare natura del procedimento speciale in esame la cui tipicità è costituita dall'eventualità e dal differimento del contraddittorio.

Cass., massima sentenza n. 2109 del 02.12.2008
La richiesta di interrogatorio fatta dall'indagato, che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato.

Cass., massima sentenza n. 44844 del 01.10.2007
L'omesso espletamento dell'interrogatorio sugli addebiti a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p..

Cass., massima sentenza n. 44894 del 30.10.2007
L'irrituale avviso all'indagato dell'udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal G.i.p., (art. 409, comma secondo, c.p.p.), non configura una nullità assoluta, in quanto il riferimento dell'art. 179, comma primo, c.p.p. alla citazione deve essere inteso nel senso della citazione a giudizio; detta irritualità, peraltro, è idonea ad incidere esclusivamente sul diritto dell'indagato ad interloquire in punto di completezza delle indagini, diritto che può essere parimenti esercitato qualora, come nella specie, a seguito dell'espletamento delle indagini disposte dal G.i.p. e dell'ordine al P.M. di formulare l'imputazione coatta, l'imputato abbia ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., con la conseguenza che ove nulla venga eccepito, dedotto o richiesto in ordine alla indagine espletata o da espletarsi deve ritenersi che non sussiste un reale interesse "ad loquendum" sul punto e che, pertanto, tale comportamento abbia efficacia sanante, ex art. 182 c.p.p..

Cass., massima sentenza n. 8131 del 25.02.2004
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto delle nuove indagini disposte dal P.M. in seguito a richiesta dell'indagato formulata a norma dell'art. 415 bis c.p.p., comma quarto, non è necessario che l'istanza sia esplicita, ma è sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

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