Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
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Giurisprudenza sull'art. 257 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 308 del 30.04.1994
Una volta riconosciuta la legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero ed eseguito dalla Polizia giudiziaria, il tribunale deve rigettare la richiesta di riesame e non limitare il sequestro a un solo esemplare delle cose rinvenute in più esemplari. Ed invero la restituzione delle cose sequestrate, o di parte di esse, va chiesta (e spetta) al giudice che procede o, nel caso delle indagini preliminari, al P.M., al quale compete la valutazione dell'opportunità di richiedere eventualmente il sequestro preventivo a norma dell'art. 321 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 3764 del 29.09.1994
È inammissibile il ricorso diretto per Cassazione avverso il decreto col quale il pubblico ministero dispone il sequestro probatorio. L'art. 325, secondo comma, c.p.p., infatti, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 14 gennaio 1991 n. 12, consente il ricorso immediato solo contro il provvedimento che attua il sequestro preventivo.
Cassazione, massima sentenza n. 1971 del 01.06.1994
In tema di legittimazione a proporre l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro probatorio, il significato da attribuire all'espressione persona che avrebbe diritto alla restituzione, di cui all'art. 257 c.p.p., non può essere limitato a quello di proprietario o di titolare di un diritto reale sul bene; il legislatore, infatti, ha voluto così indicare tutti quei soggetti che, pur non essendo proprietari della cosa sequestrata, hanno un titolo, sia pure derivante da un rapporto obbligatorio, a conseguirne il possesso o la detenzione, e cioè chiunque si trovi nella possibilità di chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria . anche in conflitto con la volontà del proprietario . la consegna del bene.
Cassazione, massima sentenza n. 4210 del 03.12.1993
È inammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro con la quale si intenda contestare il diritto di proprietà del sequestrato non per farne discendere un'affermazione di inesistenza dei requisiti di legittimità del provvedimento, ma unicamente per conseguire la restituzione della cosa sequestrata. Invero, il procedimento di riesame è predisposto al solo scopo di far accertare la sussistenza dei presupposti di legittimità del sequestro, sicché la richiesta di riconoscimento del diritto di proprietà tesa unicamente al conseguimento di un provvedimento di restituzione delle cose sequestrate non può essere proposta con detto procedimento, bensì con quello della restituzione, specificamente previsto dall'art. 263 c.p.p.


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