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COSTITUZIONE SNC - SOCIETA' NOME COLLETTIVO

MODELLO ATTO COSTITUTIVO DI S.N.C. PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

I sottoscritti sigg.:
X nato (...), residente (...), cod. fisc. (...), di professione (...),
Y nato (...), residente (...), cod. fisc. (...), di professione (...),
Z nato (...), residente (...), cod. fisc. (...), di professione (...),
convengono e stipulano
quanto segue:
1. Tra i comparenti sigg. X,Y e Z è costituita la società in nome collettivo denominata "... società in nome collettivo", in breve enunciabile anche come "... s.n.c.".
2. La società ha sede in ......... (indicare solo il Comune) e può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
In mancanza di comunicazione di variazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r., il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello indicato nel presente atto costitutivo.
3. La società ha per oggetto (...).
Potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà concedere avalli e fideiussioni a favore di terzi e assumere prestiti e mutui per il finanziamento delle attività sociali.
4. La società avrà durata fino al (...) e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora il socio non abbia dato regolare disdetta agli altri soci mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza.
5. Il capitale sociale è fissato in euro (....) e viene assunto dai soci nelle seguenti rispettive proporzioni:
X per una quota di euro (....) pari al (....) % del capitale sociale;
Y per una quota di euro (....) pari al (....) % del capitale sociale;
Z per una quota di euro (....) pari al (....) % del capitale sociale.
Le predette quote sono conferite in danaro e si riconosce dai soci essere già state versate in valuta legale in data odierna, a copertura ed a completa liberazione delle rispettive partecipazioni sociali.
Eventuali prestiti o versamenti in denaro effettuati dai soci alla società, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, saranno improduttivi di interessi. La società deve tenere presso la sede il libro dei soci che in qualunque momento costituisce piena ed esclusiva prova, di fronte ai soci ed ai terzi, dei conferimenti versati e della titolarità delle partecipazioni.
6. L'amministrazione e la rappresentanza della società sia in giudizio sia di fronte a terzi spettano ai sigg. X e Y, i quali potranno compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta dei due soci amministratori.
Il socio Z ha diritto di avere dai soci amministratori X e Y notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto ai sensi dell'art. 2261 c.c.
7. Gli esercizi sociali sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno e il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre del corrente anno. I soci amministratori redigeranno l'inventario, il bilancio e il conto economico che comunicheranno agli altri soci con lettera raccomandata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
8. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci: in ogni caso ai soci è riservato il diritto di prelazione che deve esercitarsi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da inviarsi al domicilio di ciascun socio, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Gli utili netti e le eventuali perdite saranno ripartite tra i soci in proporzione alle singole quote di partecipazione.
10. Il socio può esercitare il diritto di recesso dalla società con un preavviso di almeno tre mesi e la sua quota sarà liquidata ai sensi di cui all'art. 2289 c.c.
E' fatto divieto ai soci di esercitare attività in concorrenza con la società, neppure per interposta persona.
11. La società potrà sciogliersi, oltre che per le cause di cui agli artt. 2272 e 2308 c.c., anche per morte di uno dei soci. I soci all'unanimità nomineranno uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Potranno altresì evitare la fase di liquidazione ove non esistessero passività, ripartendosi l'eventuale patrimonio sociale residuo in proporzione alle rispettive quote anche mediante assegnazioni in natura.
12. Per l'aumento del capitale sociale, la cessione di quote a terzi nonché per la modifica dei presenti patti sociali occorre il consenso unanime di tutti i soci, risultante da atto scritto.
13. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti applicheranno le disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Firme dei comparenti autenticate dal Notaio

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