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Art. 251 c.p.p. - Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali



La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Giurisprudenza sull'art. 251 c.p.p.
cassazione, massima sentenza n. 199 del 23.04.1991
La situazione di urgenza che, ai sensi del secondo comma dell'art. 251 c.p.p., consente di disporre che la perquisizione sia eseguita fuori dai limiti temporali fissati nel comma precedente, va valutata al momento in cui viene emesso il relativo decreto e non con giudizio "ex post". Ne consegue che sulla legittimità del decreto non può influire il comportamento successivo della Polizia giudiziaria, anche se, in ipotesi, potesse essere considerato negligente.

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