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Art. 230 c.p.c. - Modo dell'interrogatorio



L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che lo ammette.

Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.
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Giurisprudenza sull'art. 230 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 2864 del 26.02.2003
La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 c.p.c., riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore dell'avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

Cass., massima sentenza n. 5212 del 28.07.1983
L'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, è sempre ammissibile purché sia concludente e influente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio. Il giudizio sulla sua influenza, tuttavia, deve essere dato in relazione alla rilevanza giuridica del suo contenuto e alla sua legittimità, non già in rapporto al supposto suo esito, perché, altrimenti, si tradurrebbe in un apprezzamento sulla base della supposizione giuridica e non sull'esito della prova. È, pertanto, illegittima la mancata ammissione di tale mezzo istruttorio motivata con il fatto che la parte che si vuole interrogare abbia, negli atti di difesa, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso è dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo.

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