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art. 229 c.p.p. - Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

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Giurisprudenza sull'art. 229 c.p.p.
Cass., massima sentenza n. 3643 del 16.09.1998
Il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne segue che, nel giudizio di cognizione la sua esclusione dà luogo, indipendentemente dalla presenza, o non, dei consulenti di parte, a nullità di ordine generale attinente all'assistenza dell'imputato. Tale conclusione va estesa al patrocinio dell'interessato nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l'espletamento della perizia non sia soggetto a particolari formalità, deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l'esercizio dei connessi poteri difensivi.

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