Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Insidia e trabocchetto - giurisprudenza

Massime sull'insidia e trabocchetto.

trib. di Reggio Emilia, massima sentenza del 23.10.2012
Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità dell'amministrazione per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto; in questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale della strada, fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.


Cass. civ. massima sentenza n. 7937 del 18.05.2012 
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. - nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto - non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa".


Trib. Monza massima sentenza del 16.09.2011
In merito all'azione giudiziale promossa al fine di veder risarciti i c.d. danni da caduta, attribuita dall'attore all'insidia ed al trabocchetto presente sul manto stradale, occorre individuare il concetto di insidia e trabocchetto definiti dalla giurisprudenza. Esso è stato inteso alla stregua di una situazione diversa dall'apparenza, idonea a costituire un pericolo occulto e ciò sia per il carattere obbiettivo della non visibilità, sia per quello subiettivo dell'imprevedibilità o inevitabilità secondo i canoni della normale diligenza e dell'ordinaria prudenza.


Trib. Salerno massima sentenza del 07.06.2011
In tema di responsabilità da cose in custodia, il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., è inapplicabile ovviamente nella ipotesi di insidia o trabocchetto, essendo quest'ultima ipotesi fondata su una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità e dalla non prevedibilità, ed in tale caso il fatto è imputabile alla p.a. con conseguente diritto al risarcimento integrale del danno.


Giudice di pace Palermo massima sentenza del 12.07.2011
La P.A. risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c., dei danni riportati dall'attore che nel percorrere un tratto di strada pubblica con il suo ciclomotore, scivolava a causa di una sostanza viscida presente sulla carreggiata, perdendo il controllo del mezzo e finendo rovinosamente a terra. E' onere dell'amministrazione comunale far si che il bene demaniale non presenti pericoli occulti per l'utente, ovvero non visibili né prevedibili ed idonei in quanto tali, a dar luogo al c.d. trabocchetto o alla c.d. insidia stradale. Quanto alla responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c., essa ha natura oggettiva, fondandosi sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa.

Trib. Monza massima sentenza del  05.05.2011
E' destituita di fondamento, ove non risulti provato il nesso eziologico tra evento e danno, la pretesa risarcitoria esperita ai sensi dell'art. 2051 c.c., relativamente alle lesioni personali riportate in conseguenza della caduta a terra causata dalla particolare scivolosità del pavimento del parcheggio del supermercato, determinata da accumuli di ghiaccio e neve rilasciati dalle autovetture ivi parcheggiate. L'affermazione della responsabilità del custode presuppone, difatti, da un lato l'esistenza di un'alterazione della cosa che per le sue caratteristiche determini la configurazione dell'insidia o del trabocchetto e dall'altro l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione da parte di colui il quale subisca il danno. Nel caso di specie, la presenza di acqua sul pavimento del parcheggio non può certamente ritenersi idonea a configurare uno stato di pericolo occulto potendo certamente essere prevista dal danneggiato.

Cass. civ. massima sentenza n. 18204 del 05.08.2010
In tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della P.a., qualora non sia applicabile o non sia invocata la tutela offerta dall'art. 2051 c.c., l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.a. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.a., mentre incomberà su questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo.

Giudice di pace Ariano Irpino, massima sentenza del 09.01.2009
La responsabilità del Comune deve dichiararsi ex art. 2051 c.c. trattandosi di tratto di limitata estensione sito nel centro del comune, perfettamente soggetto a controllo e, quindi, a dovuta manutenzione del comune convenuto. Non è sufficiente quale prova del fortuito (liberatorio per l'Ente convenuto) l'illuminazione apposta in sito. I danneggiati, risiedendo in altro luogo, non avevano verosimilmente né cognizione oggettiva della situazione in loco, né soggettiva della prevedibilità dell'evento, onde il pericolo presenta anche i caratteri dell'insidia o trabocchetto.


Trib. Benevento, massima sentenza del 09.04.2009
L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. non è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione; tali caratteristiche del bene rilevano soltanto come circostanze idonee ad essere valutate ai fini dell'individuazione del caso fortuito e quindi dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, fermo restando che è comunque a carico del danneggiato la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione. Ove per l'impossibilità di custodia del bene demaniale non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., la P.A. risponde per i propri comportamenti colposi dei danni subiti dall'utente del bene demaniale secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. e senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto; in tal caso grava sul danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo a configurare la colpa dell'amministrazione, cui incombe la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, e cioè da un fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità. Tanto nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto nella ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. il comportamento colposo del danneggiato nell'uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A. soltanto se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra le cause precedenti e l'evento, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità in proporzione all'incidenza causale del predetto comportamento. Per quanto attiene ai beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia - intesa come possibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza, anche al fine di eliminare la situazione di pericolo creatasi - va esaminata non solo in rapporto all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di sicurezza che la connotano, in dipendenza dei quali si conformano le aspettative degli utenti.

Cass. civ. massima sentenza n. 390 del 11.01.2008
In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso.


Nessun commento:

Posta un commento