Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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giurisprudenza sull'art. 2051 c.c.
Cass., massima sentenza n. 6677 del 23.03.2011
In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, l'attore deve allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico senza, però, poter modificare nel corso del giudizio l'allegazione iniziale, indicando prima un fattore intrinseco e, successivamente, un fattore estrinseco, atteso che non è consentito mutare il tema d'indagine. Tuttavia, nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria del primo grado emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano come mere specificazioni della domanda, esse potranno essere esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo.
Cass., massima sentenza n. 19653 del 01.10.2004
È configurabile, a carico della P.A. (o del gestore), una responsabilità "ex" art. 2051 c.c. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi che comunque non è ravvisabile ove si tratti di edificio. Tali caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.
Cass., massima sentenza n. 9084 del 15.04.2010
In tema di condominio, la disposizione dell'art. 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio.
Cass., massima sentenza n. 1859 del 18.02.2000
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Nel contratto di trasporto l'effettivo potere fisico ed il connesso obbligo di vigilanza passano al vettore dal momento in cui gli viene consegnata la cosa, sicché lo stesso è responsabile a norma dell'art. 2051 c.c. dei danni che la cosa produce fino alla riconsegna.
Cass., massima sentenza n. 7565 del 27.07.1990
Cass., massima sentenza n. 7565 del 27.07.1990
È domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso o più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine.
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