Di seguito massime di giurisprudenza sull'affidamento condiviso dei figli:
Cass. civ., sentenza n. 26587 del 17.12.2009
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Tribunale dei Minorenni di Messina Decreto del 27.10.2009
Presupposto dell'affidamento condiviso è la capacità di entrambi i genitori di modulare i reciproci rapporti e quelli coi figli in termini tali da rendere praticabile una serena cogestione dei minori: l'incapacità del padre, autore di una condotta invasiva e molesta, comporta l'affidamento alla sola madre, cui viene attribuito in via esclusiva l'esercizio della potestà genitoriale, anche se restano riservate all'accordo di entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse.
Tribunale di Roma sentenza del 10.01.2013
In tema di scioglimento del matrimonio, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso, costituisce eccezione la previsione dell'affidamento esclusivo, cui può farsi ricorso solo quando l'affidamento condivido risulti contrario all'interesse del minore.
Cass. civ., sentenza n. 16925 del 04.10.2012
In caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre, ove quest'ultimo risulti assente per i propri impegni in località diversa da quella di residenza, il collocamento del figlio minore va fissato presso la madre, anche se tornata a vivere con i suoi genitori in città molto lontana dall'abitazione dell'ex convivente, e non presso i nonni paterni.
Tribunale di Varese sentenza del 02.08.2012
In regime di affidamento condiviso, la scelta circa la residenza dei figli minori e la scuola presso cui questi devono essere iscritti, deve essere attuata di comune accordo dai genitori: in presenza di contrasto, è dato ricorso al giudice ma il genitore affidatario non può porla in essere unilateralmente. La scelta in tal senso, costituisce grave violazione del regime giuridico dell'affido condiviso e, allorché possa condurre a conseguenze estreme ed irrimediabili per i minori, può essere immediatamente inibita con provvedimenti interlocutori urgenti emessi inaudita altera parte.
Corte costituzionale Ordinanza n. 286 del 06.11.2009
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 317-bis del c.c. e articolo 38 disp. att. c.c., censurati, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui estendono ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, con attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore. Il petitum, infatti, si presenta indeterminato, non risultando in modo chiaro il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte; inoltre, il rimettente ha omesso di svolgere il doveroso tentativo di esplorazione della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione.
Tribunale di Novara sentenza del 21.10.2011
La normativa di cui alla legge n. 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi genitori quale regola "generale", derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole. Il legislatore, tuttavia, non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, rimettendo così la loro individuazione al giudice del merito, che adotterà la relativa decisione con provvedimento motivato, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. Conseguentemente, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, alla regola del affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronunzia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità dei genitori affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Cass. civ., sentenza n. 10265 del 10.05.2011
A seguito della legge n. 54/2006 l'interesse della prole assume maggiore centralità rispetto alle conseguenze della disgregazione del rapporto di coppia. Di regola, la necessità per i figli di mantenere un rapporto costante ed assiduo con ciascuno dei genitori - gravida di risvolti affettivi, educativi, psicologici, materiali e morali - si riflette nell'istituto dell'affidamento condiviso. Tale valorizzazione della posizione dei minori si esprime non solo nell'affermazione della bigenitorialità, ma anche nell'attribuzione del godimento della casa familiare, nella previsione del preventivo ascolto del minore e nella disciplina della potestà dei genitori. Pertanto il dissenso all'adozione, da parte del marito della madre del figlio minore, manifestato dal genitore naturale ha efficacia preclusiva impedendo al minore, nell'ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre.
Tribunale di Aosta sentenza del 18.01.2011
In seguito alla novella apportata dalla legge n. 54 del 2006 la regola generale, in materia di affidamento dei figli minori in sede di separazione dei genitori, è l'affidamento condiviso ad entrambi, al fine di consentire alla prole di mantenere stabili e costanti rapporti affettivi ed educativi con essi. La circostanza, tuttavia, in alcun caso esonera l'organo giudicante dal verificare se una tale scelta sia o meno rispondente all'interesse esclusivo dei figli, in modo tale da consentirgli, in caso di esito negativo dell'accertamento, di far luogo al pur sussistente principio dell'affido esclusivo.
Cass. civ., sentenza n. 1777 del 08.02.2012
Il grave conflitto tra i genitori, di per sé solo, non è tale da escludere l'affidamento condiviso, né è sufficiente, a tal fine, il riferimento a generiche difficoltà relazionali tra padre e figlio: è dunque da reputarsi insufficiente, per addivenire all'affidamento monogenitoriale, la motivazione che - facendo unicamente menzione della conflittualità tra i genitori, dello scarso interesse del padre nei confronti della figlia ed al di lei rifiuto nei confronti del padre - disponga l'affidamento esclusivo alla madre.
Corte d'Appello di Napoli, sentenza del 19.03.2010
In materia di separazione coniugale, il principio generale previsto in merito all'affidamento dei figli è quello dell'affido condiviso, cui può derogarsi solo nell'ipotesi in cui esso si dimostri pregiudizievole per l'interesse dei figli minori. La mera conflittualità tra i due coniugi non può, dunque, costituire una motivazione valida perché sia disposto l'affido esclusivo ad uno dei coniugi. In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuta erronea la decisione del Giudice di prime cure che, invece, aveva optato per l'affidamento esclusivo, in ragione dell'esclusiva conflittualità tra i coniugi e della loro lontananza.
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