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Mancata precedenza sinistro stradale sentenze

Massime di giurisprudenza sulla mancata o omessa precedenza nel sinistro stradale

In ordine alla circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare, mentre si avvicina all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e diligenza, specie quella di rallentare e moderare la propria andatura. L'inosservanza di tale obbligo, pur non interrompendo il nesso di causalità tra la mancata cessione di precedenza e l'evento dannoso, determina comunque un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti nel sinistro.
Massima sentenza Giudice di pace (Gdp) Palermo, 11.01.2010


La disposizione di cui all'art. 177 del D. Lgs. n. 285/1992 (codice della strada) secondo cui i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di istituto che utilizzino dispositivi supplementari, acustici e visivi, sono autorizzati a non osservare obblighi, divieti, limiti di circolazione e segnaletica, fermo il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, non legittima il conducente di siffatti veicoli ad anteporre il suo diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza ed alla vita degli utenti della strada, tale che è tenuto a contemperarlo con l'esigenza di non attentare l'altrui integrità fisica.
Massima sentenza corte appello Roma, 19.06.2006


In tema di responsabilità per sinistro stradale, in ordine alla graduazione del concorso di colpa per violazione del limite di velocità da un lato, e mancata precedenza dall'altro, non si può stabilire in astratto una regola fissa, relativa al rapporto tra le violazioni delle due regole di condotta: il giudizio deve essere fatto in concreto ed, in modo particolare, deve tener conto di quanto il limite di velocità venga violato.
Massima sentenza Tribunale L'Aquila, 05.11.2008

In materia di circolazione stradale, posto che in applicazione del principio di solidarietà, desumibile dall'art. 2 Cost. e dall'art. 1175 c.c., nell'eventualità della probabile realizzazione di un sinistro il conducente del veicolo antagonista deve cooperare al fine di evitare l'impatto, egli non può addurre quale scusante la circostanza che non versava in una situazione di violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui il suddetto soggetto può non essere tenuto ad effettuare un qualche manovra di emergenza si verifica allorquando l'altrui comportamento, date le circostanze del caso concreto, risulti di fatto non prevedibile.
Massima sentenza Corte appello Roma , 27.09.2006


Il conducente di veicolo che si accinge ad eseguire la manovra di svolta a sinistra per convergere su area privata è tenuto a cedere la precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto; (nel caso di specie, la colpa relativa alla mancata cessione della precedenza è stata valutata pari al 60%, mentre quella del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro è stata giudicata del 40% per velocità eccessiva).

Massima sentenza Corte appello Napoli, 11.12.1984

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