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Cassazione n. 5327/2013 - incremento premi assicurativi

Con l'ordinanza n. 5327/2013, che segue, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assicurato può ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell’incremento dei premi dovuto ad un “cartello” creato dalle  assicurazioni, se accertato e sanzionato dall’organo antitrust all'uopo preposto. Ci si potrebbero aspettare, quindi, sentenze e provvedimenti sul punto.

OMISSIS

Svolgimento del processo

1. E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., datata 4.7.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Napoli n. 292 del 26.3.10:

"1. - T.G. ricorre - affidandosi a tre motivi - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettata la sua domanda, proposta ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 di condanna della A. assicurazioni spa al risarcimento del danno cagionatogli dall'incremento dei premi di assicurazione RcA da lui corrisposti a controparte in relazione ad un'autovettura di sua proprietà per il periodo dal 10.7.98 al 10.7.99, incremento dipeso dalla partecipazione della compagnia di assicurazioni ad un'intesa anticoncorrenziale, sanzionata con disposizione 28.7.2000 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Resiste con controricorso l'intimata.

2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) - per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso specificato.

3. - Il ricorrente sviluppa tre motivi:

- con un primo - di violazione e falsa applicazione della L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2 e 33 art. 41 Cost., "81 CE", artt. 2043 - 2697 - 2729 cod. civ., art. 115 cod. proc. civ. e dell'intera L. 12 dicembre 2002, n. 273 - lamenta avere la corte territoriale malamente applicato il principio di distribuzione dell'onere della prova, anche con riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte; e deduce che le circostanze indicate nella motivazione della sentenza impugnata quali prove dell'interruzione del nesso causale non possono qualificarsi tali in base ai criteri dettati dall'art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., trattandosi di mere affermazioni generiche, non assistite da alcuna allegazione e malamente qualificate come fatti notori dalla corte territoriale;

mentre la L. 12 dicembre 2002, n. 273, non fornisce alcuna conferma delle circostanze dedotte dalla convenuta, essendosi limitata ad introdurre misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza nel settore delle assicurazioni;

- con un secondo, di vizio motivazionale, lamenta avere la corte territoriale: mancato di indicare su quali elementi di prova si fondi il suo convincimento, sì da consentire un adeguato controllo delle ragioni della decisione; omesso qualsiasi comparazione fra gli elementi presuntivi in favore dell'esistenza del nesso causale e del danno, invocati fin dalla citazione, e gli argomenti ugualmente presuntivi addotti dalla convenuta in contrario, sì da valutarne rilevanza ed efficacia, gli uni rispetto agli altri; fondato le sue argomentazioni senza riferimento alla posizione del singolo attore in giudizio, motivando in termini generici e riferibili a chiunque;

- con il terzo motivo denuncia ancora insufficiente motivazione, per avere la Corte di appello omesso di prendere in esame tutti gli elementi accertati e documentati nello stesso provvedimento dell'AGCM n. 8654/2000 a dimostrazione della connessione causale fra l'illecito scambio di informazioni fra le compagnie assicuratrici e l'aumento dei premi.

4. - I tre motivi, partitamente contestati dalla controricorrente, possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi: ed essi paiono sono fondati, con particolare riguardo all'insufficienza della motivazione.

5. - La giurisprudenza di questa corte è ormai univoca nell'affermare che, nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista:

- gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza di un'intesa orizzontale tra compagnie assicuratrici ed irrogato al professionista una sanzione, costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (Cass. 20 giugno 2011, n. 13486);

- l'assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia assicuratrice convenuta, in misura corrispondente all'incremento dei premi rispetto alla media Europea, con la conseguenza che la medesima compagnia può fornire prova contraria concernente sia la sussistenza (o la interruzione) del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno sia l'entità di quest'ultimo; qualora, tuttavia, essa abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti all'Autorità, riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni generali attinenti ai dati influenti sulla formazione dei premi nel mercato delle polizze assicurative, già tenute presenti dall'Autorità, ma deve fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti specifici dell'impresa interessata e del singolo assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita ma da altri fattori (Cass. 26 maggio 2011, n. 11610);

- l'impresa assicuratrice, dal canto suo, può fornire prova contraria in ordine all'interruzione del nesso causale fra illecito anticoncorrenziale e danno, ma deve articolarla sugli aspetti non definiti dal provvedimento amministrativo di accertamento (Cass. 9 maggio 2012, n. 7039);

- la prova dell'insussistenza del nesso causale non può essere tratta da considerazioni di carattere generale attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell'impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza, e che valgano a dimostrare che - nel caso oggetto di esame - il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita; occorrerebbe cioè dimostrare (in ipotesi) che la compagnia assicuratrice convenuta in giudizio ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato dall'AGCM e comune alle altre; o che la compagnia versava in peculiari difficoltà economiche, che le hanno imposto determinate scelte di prezzo; o che il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza; o che si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità; e cosi via: circostanze tutte che non basta siano genericamente affermate, ma che debbono essere documentate, indicando se del caso i criteri seguiti per la determinazione dei premi, gli elementi di costo gravanti sulla compagnia nel periodo dell'illecito, rispetto a quello precedente o successivo, i bilanci, e cosi via (in sensi analoghi, fra le altre: Cass. 29 agosto 2011, n. 17702; Cass. 31 agosto 2011, n. 17891; Cass., nn. 10211 e 10212 del 2011, n. 13486 del 2011; Cass. 20 dicembre 2011, nn. 27570, 27571, 27572, 27573 e 27574; Cass. 9 maggio 2012, nn. 7040, 7045, 7046).

6. - Al contrario, le generiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non costituiscono logica e congruente motivazione della decisione di rigetto della domanda attrice: si propone pertanto l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi enunciati al paragrafo 5 e provveda anche in ordine alle spese del presente giudizio".

Motivi della decisione

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma entrambe le parti hanno presentato memoria e chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria della controricorrente. Infatti, il precedente richiamato (Cass. 17884 del 2012), da un lato, non si riferisce a fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, ma, dall'altro lato, soprattutto risulta del tutto isolato (tanto che neppure si prospetta un contrasto giurisprudenziale, correttamente inteso) rispetto alle numerose pronunce di segno opposto rese da questa Corte ed indicate nella relazione, al cui orientamento, basato su di un rigoroso e compiuto sviluppo della disamina dei presupposti (fattuali e di diritto) della fattispecie generale, alla quale sicuramente si riconduce - a differenza, come detto, di quella oggetto del precedente richiamato dalla controricorrente - quella particolare oggi esaminata, ritiene fermamente il Collegio doveroso assicurare continuità.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, di cui appare opportuna la liquidazione in considerazione di quello che sarà il complessivo esito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013

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