Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 353 c.p.c. - Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Nessun commento:

Posta un commento