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art. 199 c.p.p. - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti



art. 199 c.p.p. - I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

Giurisprudenza sull'art. 199 c.p.p.
Cass., massima ordinanza n. 2963 del 07-12-2005
La facoltà di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p., non si estende anche a quella parte della testimonianza concernente i coimputati del prossimo coingiunto del testimone, con la conseguenza che le dichiarazioni rese da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari, e riferibili a soggetto diverso dal congiunto imputato, non solo sono acquisibili nel dibattimento, in caso di rifiuto di deporre, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., perché il rifiuto di ribadire una testimonianza precedentemente resa è imprevedibile, e, inoltre, sono anche utilizzabili ai fini dell'emissione della misura cautelare nei confronti del coimputato del prossimo congiunto.


Cass., massima sentenza n. 13591 del 12.03.2010
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità solo relativa, che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 c.p.p.



Cass., massima sentenza n. 9866 del 11.02.2009
L'obbligo di avvisare il testimone della facoltà di astenersi, previsto dall'art. 199, comma secondo, c.p.p., in relazione ai prossimi congiunti dell'imputato, non è applicabile ai soggetti espressamente indicati nell'art. 200 c.p.p., a norma del quale essi non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. 

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