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Visione documenti condominio, richiesta modello




Oggetto: richiesta di visione dei documenti giustificativi delle spese del condominio

Egr. sig. Amministratore del condominio sito in ...,

Il sottoscritto Sig. Caio, nella propria qualità di proprietario dell'immobile sito nel condominio da lei amministrato, int. ... n.  ... per millesimi condominiali ... in relazione alla prossima riunione condominiale del giorno ..., durante la quale verrà stabilito ..., con il presente atto 

CHIEDE

ai fini della suddetta riunione, di voler precisare il luogo e l’ora in cui lo scrivente potrà prendere visione dei documenti giustificativi delle spese sostenute ai fini di ...

Si fa presente che, avvenendo la riunione in data ..., la visione richiesta visione dei documenti dovrà avvenire entro il ...

Nel rimanere in attesa di quanto sopra, si inviano distinti saluti.

Luogo, data e firma


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Giurisprudenza sulla richiesta di visione documenti condominiali
Trib. Milano, massima sentenza del 21.07.2010
Il diritto dei condomini di prendere visione dei registri e dei documenti giustificativi delle spese, ai fini della vigilanza e del controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose e degli impianti comuni, può essere esercitato a condizione che esso non si risolva in un intralcio all'attività dell'amministratore e che non sia contrario al principio della correttezza e, sempre che, il condomino richiedente, si accolli i costi delle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo.

Trib. Monza, massima sentenza del 05.03.2007
In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.

Cass. civ. massima sentenza n. 1544 del 28.01.2004
L'obbligo dell'Amministratore di condominio di provvedere alla redazione del rendiconto annuale sulla gestione, non vincola lo stesso a depositare la documentazione giustificativa bensí consente ai condomini intervenuti di prendere visione o estrarre copia a loro spese.

Trib. Bologna, massima del 09.04.2002
Ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza.

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