art. 196 cpc - Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Giurisprudenza sull'art. 196 cpc
Cass., sezione lavoro, massima sentenza n. 2125 del 26.03.1985
I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza di ricusazione prevista dall'art. 192 cpc, o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per se stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell'art. 196 cpc, dell'esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazione del consulente, e, in quanto rientra nell'apprezzamento del giudice del merito, è insindacabile in Cassazione.
Cass. massima sentenza n.4852 del 19-05-1999
La consulenza tecnica può essere sia strumento di valutazione tecnica che di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e, qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie, il giudice deve motivare l'eventuale diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità; peraltro, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico-storici accertati ma le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l'istanza è ammissibile in quanto non si versa nell'ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 345 cpc e dall'altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; conseguentemente l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cpc potendo se del caso sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Cass., sezione lavoro, massima sentenza n. 2125 del 26.03.1985
I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza di ricusazione prevista dall'art. 192 cpc, o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per se stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell'art. 196 cpc, dell'esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazione del consulente, e, in quanto rientra nell'apprezzamento del giudice del merito, è insindacabile in Cassazione.
Cass. massima sentenza n.4852 del 19-05-1999
La consulenza tecnica può essere sia strumento di valutazione tecnica che di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e, qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie, il giudice deve motivare l'eventuale diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità; peraltro, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico-storici accertati ma le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l'istanza è ammissibile in quanto non si versa nell'ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 345 cpc e dall'altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; conseguentemente l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cpc potendo se del caso sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata.
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