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art. 191 cpc - Nomina di consulente tecnico



art. 191 cpc Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Modello istanza di nomina di consulente tecnico

TRIBUNALE DI ..........
sez. ...
Ill.mo Giudice Dott. ... R.G. n. ...

ISTANZA DI NOMINA DI C.T.U.

Per il sig. Caio, rappresentato e difeso come in atti
ATTORE
Contro il sig. Sempronio, rappresentato e difeso come in atti
CONVENUTO
Oggetto: ...............

L'avv. Mevio nella qualità di rappresentante e difensore di Caio

PREMESSO

- ...............

- ...............

- ...............

CHIEDE

che la S.V. voglia provvedere con ordinanza, ai sensi dell'art. 191 c.p.c., alla nomina di un consulente tecnico, fissando, altresì, l'udienza nella quale questi dovrà comparire ai fini del giuramento di rito.

Luogo, data e firma avvocato

__
Giurisprudenza sulla nomina del consulente tecnico art. 191 cpc
Cass., massima sentenza n. 2371 del 09.03.1988 
A norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1980 n. 319 (sui nuovi compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell'incarico (la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all'importo spettante ad un solo perito con l'aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri esperti) costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall'atto d'affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell'incarico, configurandosi la stessa (non desumibile "ex post" soltanto dal fatto che l'incarico sia stato svolto personalmente e per l'intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un'esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato.


Cass., massima sentenza n.13428 del 08.06.2007
In tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità. 

Cass., massima sentenza n.27247 del 14.11.2008
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile "ex" art. 177, comma secondo, c.p.c., non é sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito. 

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