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art. 190 c.p.c. - Comparse conclusionali e memorie


art. 190 c.p.c. - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.

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Formulario: Memorie di replica

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Giurisprudenza sull'art. 190 cpc
Cass., massima sentenza n. 10288 del 16.07.2002
Nelle cause regolate dal sistema del codice di rito anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353, l'eccezione in senso proprio, quale è quella di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, non può essere proposta, a termini dell'art. 190 c.p.c., nel primo grado del giudizio, successivamente alla rimessione della causa al Collegio. L'avvenuta violazione di tale divieto non spiega, però, i suoi effetti nel successivo giudizio di appello, essendo per essa prevista non una decadenza, ma una preclusione relativa alla fase del giudizio in cui l'eccezione viene formulata, e non potendo d'altronde la parte che ha commesso tale irritualità essere posta in condizioni peggiori di chi ha completamente omesso in primo grado la proposizione di un'eccezione che avrebbe potuto dedurre. Unica sanzione, prevista dal secondo comma dell'art. 345 c.p.c. previgente, è, in entrambi i casi, quella relativa all'incidenza nella ripartizione delle spese del giudizio.

Cass., massima sentenza n. 23042 del 30.10.2009
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica. 

Cass., massima sentenza n. 4805 del 06.03.2006
Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Cass., massima sentenza n. 2904 del 25.03.1987
Il termine per il deposito delle comparse conclusionali non è perentorio, bensì ordinatorio, per cui il tardivo deposito, tanto più se non eccepito dalla parte interessata nell'udienza di discussione, non può comportare la nullità della sentenza.

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