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Art. 189 c.c. - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi



art. 189 c.c. I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Giurisprudenza sull'art. 189 c.c.

Cass., S. Unite, sent. n. 7640 del 04.08.1998
Allo scopo di stabilire se i beni della comunione, nel caso di coniugi in regime di comunione legale, rispondano per l'intero debito o solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, non si deve tener conto se  il debito ha origine contrattuale o derivi dal gestione di affari, da indebito arricchimento ovvero da fatto dannoso, rilevando soltanto stabilire se esso debito debba qualificarsi come debito personale dei coniugi ovvero come debito della comunione.

Cass., sent. n. 3471 del 15.02.2007
Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli art. 189 c.c. e 190 c.c. 


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