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Tradimento e divorzio - considerazioni sull'obbligo di fedeltà

Innanzitutto per tradimento non può intendersi solo il rispetto del dovere di fedeltà  (cioè generica astensione da rapporti sessuali extraconiugali o nel divieto di adulterio), ma tale termine comprende anche l'impegno a non disattendere la fiducia riposta dal coniuge, coltivarne la dedizione fisica e spirituale, l'astensione da rapporti impropri sospetti e/o addirittura platonici.

Pur a fronte dell'inesistenza di un diritto ad essere amati e corrispettivo dovere di amare stabilito da legge, resta il dovere di non amare altri e di rispettare l'eguaglianza morale e giuridica tra coniugi e i diritti fondamentali della personalità di ogni individuo quali salute fisica e psichica, l'integrità morale, la dignità, l'onore, la reputazione...

In caso di tradimento, prima della riforma del diritto di famiglia, il coniuge tradito poteva (pur se in casi limitatissimi) agire per il risarcimento del c.d. danno patrimoniale, ma anche per il risarcimento del danno morale morale. L'adulterio (o addirittura il concubinato) era infatti un reato.

La riforma del diritto di famiglia ha, poi, profondamente modificato i fondamenti dell'istituto: l'addebito della separazione non costituisce il presupposto per poter chiedere il risarcimento del danno provocato dalla condotta del coniuge che non abbia rispettato i doveri ex art. 143 c.c..

Si è, in particolare, data maggiore rilevanza all'individuo visto come singolo, rispetto all'individuo considerato come coppia o come famiglia

In particolare la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. non trova un riscontro risarcitorio, almeno di carattere contrattuale.

Il risarcimento del danno c.d. endofamiliare (cioè del danno tra familiari a eseguito di tradimento) viene riconosciuto, ma solo a fronte di condotte assai gravi e/o dolose e di lesioni di diritti inviolabili della persona di natura costituzionale, se si voglia ottenere anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Oggi, ed in estrema sintesi, il tradimento corrisponde ad un fatto che, determinando l'intollerabilità della convivenza, costituisce il fondamento della separazione (o del divorzio) e, conseguentemente, dell'addebito a carico del coniuge infedele. Il tradimento, quindi, da un punto di vista legale costituisce sostanzialmente una presunzione iuris tantum (cui, quindi è data la prova contraria) dell'insostenibilità della vita comune.

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