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Art. 250 c.p.c. - Intimazione ai testimoni



Art. 250 cpc L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

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Giurisprudenza sull'art. 250 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 3759 del 29.03.1993
La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento - necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) - sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro disposizione.


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