Art. 182 c.p.p. - Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.
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Giurisprudenza sull'art. 182 c.p.p.
Cass., sentenza n. 7654 del 09.02.2012
L'omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore, imposto alla polizia giudiziaria dall'art. 114 disp. att. c.p.p., nel compimento degli atti di cui all'art. 356 c.p.p., integra un'ipotesi di nullità a regime intermedio, la quale può essere tempestivamente eccepita in sede di riesame; né, a tal fine, rileva la distinzione tra attività di polizia giudiziaria che si protraggano per un tempo apprezzabile e attività che si risolvano nell'istantanea apprensione materiale di un bene, oggetto di sequestro, trattandosi di distinzione che non trova riscontra nel dettato normativo di riferimento, il quale prevede in ogni caso l'osservanza delle garanzie difensive.
La nullità prevista dall'art. 142 c.p.p. per i verbali con incertezza assoluta delle persone intervenute, o privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li ha redatti, non ha carattere assoluto, ma relativo, con il conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto.
La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall'art. 552, comma terzo, c.p.p., in giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile, ex art. 182, comma secondo, c.p.p., dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento; qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di fare rilevare l'irregolarità, ha diritto, ex art. 184, comma secondo, c.p.p., ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all'imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall'art. 552, comma terzo, c.p.p. a fare data dalla prima notifica.
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