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Contumacia

La contumacia (regolata per il convenuto dagli articoli 291 c.p.c. e seguenti) è la condizione di colui il quale non si costituisce in giudizio, pur essendovi regolarmente e ritualmente chiamato alla luce del principio del contraddittorio. Essa si distingue dall'assenza in quanto in quest'ultima il convenuto (o la parte) si costituisce (depositando il proprio atto presso la cancelleria del tribunale), ma dopo tale attività rimane inerte, ad esempio non comparendo davanti al giudice o in udienza.

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Giurisprudenza sulla contumacia
Cass., massima sent. n. 12184 del 19.08.2003
La configurabilità di un fatto allegato da una parte come pacifico, ossia di fatto la cui certezza è condivisa dai litiganti e resa - in modo implicito o esplicito - nel corso del processo, non può basarsi su un giudizio contumaciale, nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del rapporto processuale. La contumacia, infatti, non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né al suo verificarsi il giudice può ritenere pacifici e non controversi i fatti dedotti, ma non provati dall'attore.

Cass., massima sent. n. 14763 del 27.06.2006
Ai fini della costituzione in giudizio del convenuto, non è necessario il deposito della copia notificata dell'atto di citazione, a meno che l'attore non si sia costituito o, costituendosi, abbia omesso il deposito dell'originale. Tuttavia, l'erronea dichiarazione di contumacia della parte regolarmente costituita integra un vizio della sentenza, denunziabile con l'atto di impugnazione, soltanto se l'errore abbia determinato un concreto pregiudizio alla parte medesima, dovendo essa indicare quale limitazione abbia subito nell'esercizio del diritto di difesa, e quale incidenza vi sia stata sull'esito della lite, così da consentire al giudice un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.


Cass., massima sent. n. 1903 del 15.03.1983
L'indagine sulla contumacia del convenuto, anche al fine del riscontro della ritualità della notificazione della sentenza impugnata al convenuto stesso e della sua conseguente idoneità a far decorrere il termine breve d'impugnazione, va condotta alla stregua della situazione effettivamente emergente dagli atti del processo, restando in proposito irrilevante l'eventuale omissione di una formale declaratoria della contumacia medesima da parte dell'istruttore, ovvero, in sua sostituzione, del collegio.


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