Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 181 c.p.c. - Mancata comparizione delle parti


Art. 181 c.p.c. - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice, fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
_______
Giurisprudenza sull'art. 181 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 12031 del 01.07.2004
Con la novella di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, il lodo è divenuto una risoluzione negoziale della controversia non più rapportabile ad una "sentenza", di tal che l'impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'Appello non dà luogo ad un giudizio di secondo grado rispetto a quello svoltosi innanzi agli arbitri, ma costituisce un'azione in unico grado di accertamento di cause di invalidità del lodo. Da tanto consegue che, in caso di mancata comparizione alla prima udienza dinanzi alla corte d'appello dell'attore che ha proposto l'impugnazione per nullità del lodo, si applica l'art. 181 c.p.c., ma non gli artt. 348 e 358 c.p.c., sicché deve escludersi che possa aversi, in tal caso, una improcedibilità dell'impugnazione del lodo per mancata comparizione dell'attore preclusiva della nuova impugnazione proposta in termini.

Cass., massima sentenza n. 4253 del 21.06.1988
Nel rito del lavoro (cui, in virtù del rinvio operato dagli artt. 46 e 74 della legge n. 392 del 1978, sono soggette anche le controversie in tema di locazione d'immobili urbani) non sono applicabili gli artt. 181, secondo comma, e 309 c.p.c. e, pertanto, è vietato, ove non ricorra la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c., il rinvio dell'udienza di discussione, anche se siano assenti le parti ritualmente costituite in giudizio. Tuttavia, la fissazione di una nuova udienza di discussione per l'assenza delle parti costituite, ove alle medesime sia data, ai sensi del primo comma del citato art. 181 c.p.c., debita comunicazione del rinvio, rappresenta una mera irregolarità processuale, che non determina alcuna nullità degli atti processuali.

Cass., Sez. Unite, massima sentenza n. 232 del 12.01.1984
L'istituto della cancellazione dal ruolo della causa, per inattività delle parti non trova applicazione nel giudizio di Cassazione, soggetto ad impulso d'ufficio.

Nessun commento:

Posta un commento