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Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale



Art. 180 c.p.p. - Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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Giurisprudenza sull'art. 180 c.p.p.
Cass., massima sentenza n. 35345 del 12.05.2010
La nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.p.

Cass., Sez. Unite, massima sentenza n. 22242 del 27.01.2011
Il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. 

Cass., massima sentenza n. 43443 del 28.10.2008
In tema di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, il mancato rispetto del termine di comparizione di giorni trenta è causa di nullità a regime intermedio dell'atto, sanabile ove la parte interessata compaia o rinunci espressamente a comparire. 

Cass., massima sentenza n. 857 del 22.12.2011
La celebrazione dell'udienza prima dell'ora stabilita (nel caso di specie con anticipo di dieci minuti) determina una nullità d'ordine generale per palese lesione dei diritti difensivi e di assistenza dell'imputato. 

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