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Art. 179 c.p. - Condizioni per la riabilitazione



La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali , professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:

1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

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Giurisprudenza sull'art. 179 c.p.
Cass., massima sent. n. 11273 del 21.03.2001
Le condanne e le sentenze per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono di per sé automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate al fine di trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione.

Cass., massima sent. n. 43435 del 08.11.2005
Le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione.

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