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Art. 172 c.p. - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo



La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
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Giurisprudenza sull'art. 172 c.p.
Cass., massima sent. n. 616 del 02-12-2009
Il termine di prescrizione della pena la cui esecuzione sia subordinata a una condizione decorre dal momento in cui diviene irrevocabile la decisione che ne accerta l'avverarsi, e non quello in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio concesso.

Cass., massima sent. n.17346 del 11-04-2006
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell'art. 172, comma quinto, c.p. sia della ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Cass., massima sent. n.32021 del 30-07-2003
A norma dell'art. 172, primo comma, c.p. la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all'esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all'esecuzione, il termine di cui all'art. 172, primo comma, c.p. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere.

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