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Fondo di Garanzia vittime della strada: il danneggiato deve provare che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato

Cass., Sez. III, Sentenza n. 10323 del 21.06.2012

OMISSIS

Svolgimento del processo

1. La domanda di S.A. nei confronti della G. Assicurazioni Spa, quale impresa designata in nome e per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito all'investimento da parte di un ciclomotore rimasto sconosciuto, fu rigettata dal Giudice di Pace di Napoli.

Il Tribunale di Napoli rigettò l'appello proposto dallo stesso S. (sentenza del 27 gennaio 2006).

2. Avverso la suddetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L'Assicurazione, ritualmente intimata, non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il Tribunale, nel confermare la sentenza del primo giudice, ha messo in rilievo che l'attore non si è minimamente attivato per consentire l'eventuale svolgimento di indagini successive all'evento, al fine della identificazione del veicolo investitore rimasto sconosciuto.

In diritto, ha premesso che il danneggiato, che agisca sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare, non solo che il sinistro si sia verificato per la condotta (dolosa o colposa) del conduttore di altro mezzo, ma anche che il conducente del veicolo non identificato sia rimasto sconosciuto.

Aggiungendo che, a tale ultimo fine, se non possono pretendersi dal danneggiato indagini articolate e complesse, è quantomeno necessario dimostrare che dopo l'incidente si sia presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini abbiano avuto esito negativo.

Nella specie, ha constatato la mancanza di ogni denuncia, nonchè la mancanza di ogni riferimento ad un veicolo investitore rimasto sconosciuto nelle dichiarazioni rese dal danneggiato in sede di ricovero ospedaliero.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata l'attribuibilità del sinistro a veicolo e conducente rimasti sconosciuti. In particolare, sostiene che, richiedendo la sentenza impugnata la denuncia all'autorità , giudiziaria, avrebbe surrettiziamente introdotto nell'ordinamento una condizione di proponibilità della domanda.

Il motivo è infondato.

2.1. E' pacifico che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto.

La questione di diritto rilevante, nella specie, è il ruolo della denuncia/querela alle autorità competenti, in riferimento alla prova che il danneggiato è tenuto a fornire quanto al profilo che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato.

Le pronunce della Corte che hanno affrontato il problema sono univoche nell'escludere ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela. Così, a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia/querela - omessa denuncia/querela) è consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla legge citata, se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata.

Emerge, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, per cui questi deve valutare globalmente le risultanze processuali secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali abbia inteso fondarlo. E, entro questo ambito, la denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato. La conseguenza è che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti e, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, il giudice di merito può, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. 3 settembre 2007, n. 18532; Cass. 18 novembre 2005, n. 24449).

2.2. Il Collegio condivide tali principi. Nè gli stessi sono davvero messi in discussione da una successiva pronuncia (Cass. 13 luglio 2011, n. 15367) nella quale - in una fattispecie in cui la denuncia vi era stata e il danneggiato/denunciante non aveva dato prova dell'esito negativo delle indagini in tal modo attivate - la Corte afferma, con diretta corrispondenza alla specie, la sufficienza della dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse. Mentre la pertinenza rispetto al caso deciso è assente quando la Corte aggiunge che la natura pubblicistica di cui è permeata la materia impone al danneggiato una condotta diligente, mediante formale denuncia oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi alla denunzia o referto è tenuto. E comunque, la decisione in argomento non ricava dalla omessa pronuncia conseguenze sul piano probatorio.

2.3. Nella specie oggetto del presente processo, il giudice di merito, al di là della enunciazione di principio sulla necessità della denuncia, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità.

Infatti, al fine di ritenere non raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto, ha dato rilievo - con accertamento non censurato in ricorso - alla circostanza che nessun accenno ad un veicolo investitore sconosciuto era stato fatto nelle dichiarazioni rilasciate dal danneggiato in ospedale, nell'immediatezza del fatto.

In tal modo, la mancanza di denuncia/querela ha assunto mera valenza sintomatica. Nè può assumere rilievo il mancato esame, a tal fine, dell'unica testimonianza assunta, per le ragioni di seguito indicate nell'esame del secondo motivo.

3. Con il secondo motivo, si deduce omessa motivazione per non aver il giudice di merito esaminato le dichiarazioni del teste escusso, dalle quali sarebbe emersa l'impossibilità di identificare il veicolo investitore, con conseguente assolvimento dell'onere della prova a carico del danneggiato.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La Corte ha già affermato il principio secondo cui "Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative". (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915). Con specifico riferimento alle prove testimoniali, nell'ambito di un principio consolidato in tema di omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie in generale, denunciata ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2527,) ha pure ritenuto che "Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ai fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali" (Cass. 12 marzo 2009, n. 6023).

3.2. Nella specie, la mancata riproduzione della testimonianza, invocata come determinante ai fini della prova che il veicolo era rimasto sconosciuto, impedisce alla Corte di verificare la decisività della stessa, con conseguente inammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. In riferimento a tale secondo profilo, va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia/querela - omessa denuncia/querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (nella specie, in una, con altre valenze sintomatiche, ricollegabili alle dichiarazioni rilasciate in ospedale nell'immediatezza del fatto".

5. Non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.