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Art. 158 c.c. - Separazione consensuale


La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

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Giurisprudenza sull'art. 158 c.c.

Cass., massima sent. n. 7029 del 28.07.1997
In tema di separazione consensuale, le modificazioni pattuite dai coniugi antecedentemente o contemporaneamente all'accordo omologato sono operanti soltanto se si collocano in posizione di non interferenza rispetto a quest'ultimo o in posizione di maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato.


Cass., massima sent. n. 4613 del 22.05.1990
In causa di separazione personale dei coniugi, il provvedimento del presidente del tribunale, il quale rimetta gli atti al collegio per la "omologazione della separazione consensuale", ritenendo formato un irretrattabile accordo dei contendenti circa il mutamento del titolo della separazione medesima, e disponga inoltre in ordine all'affidamento della prole minore, non è impugnabile, per difetto di decisorietà, con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, considerando, quanto alla prima statuizione, che la natura ordinatoria della rimessione delle parti al collegio giudicante non resta esclusa per il fatto che in essa si indichi la pronuncia adottanda, alla stregua della provenienza di tale indicazione da organo istituzionalmente privo della "potestas iudicandi" (e del conseguente suo carattere non vincolante), e, quanto alla seconda statuizione, che si tratta di determinazione provvisoria e cautelare, revocabile e modificabile dal tribunale anche in esito alla rivalutazione degli stessi elementi sulla cui base è stata emessa.


Cass., massima sent. n. 10932 del 30.04.2008
In tema di separazione personale fra i coniugi, il decreto omologativo di detta separazione, essendo privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, poichè incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, non è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost., con la conseguenza che gli eventuali vizi di legittimità non si convertono in motivi di gravame e sono in ogni tempo deducibili nell'ambito della giurisdizione camerale.


Cass., massima sent. n. 515 del 27.01.1986
L'assegno di mantenimento attribuito al coniuge in sede di separazione legale o consensuale omologata, attenendo ad un regime che presuppone la persistenza del matrimonio, risulta automaticamente caducato con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, né, in difetto di specifico provvedimento, esso può convertirsi nell'assegno provvisorio ex art. 4 della legge n. 898 del 1970, stante la tipicità ed autonomia di quest'ultima disciplina ed il principio per cui i provvedimenti giurisdizionali non possono sostanziarsi in "facta concludentia".