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Art. 134 codice della navigazione - Titoli professionali del personale



Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a. capitano (nota 1);

b. capo timoniere (nota 2);

c. capo barca (nota 3);

d. conduttore di motoscafi (nota 4);

e. barcaiolo abilitato (nota 5).

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a. macchinista (nota 6);

b. motorista (nota 7).

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a, b, d del primo comma e a, b del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

Il ministro per le comunicazioni in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali .

___________

Regolam. per la navigazione interna

(nota 1) Art. 49 - reg.nav.int. - Capitano

Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nella prima categoria del personale navigante;

2. avere compiuto i ventuno anni di età;

3. essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo;

4. non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

5. aver compiuto gli studi dell'ordine medio;

6. avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta;

7. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti.

I sottufficiali di carriera della marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6, con un corrispondente periodo di navigazione marittima.

Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile.

Il capitano può assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

(nota 2) Art. 50  - reg.nav.int. - Capo timoniere

Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1 a 4 dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:

1. aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

2. avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualità di timoniere;

3. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della marina militare che ha raggiunto il grado di secondo capo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto al numero 2), con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato".

Il capo timoniere può:

a. imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;

b. assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal ministro per i trasporti salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

(nota 3) Art. 51  - reg.nav.int. -  Capo barca

Per conseguire il titolo di capo barca, oltre quelli di cui ai numeri 1 e 4 dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti:

1. aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

2. avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta;

3. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiere volontario e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo può compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 2 con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di capo barca gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capobarca per il traffico dello Stato".

Il capo barca per l'ordinaria navigazione può comandare navi a vela o senza mezzi di propulsione propria, o navi con propulsione meccanica aventi una stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate.

(nota 4) Art. 52  - reg.nav.int. - Conduttore di motoscafi

Per conseguire il titolo di conduttore di motoscafi, oltre quelli di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti:

1. avere compiuto i diciotto anni di età;

2. avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;

3. avere effettuato sei mesi di navigazione, ovvero tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal ministro per i trasporti;

4. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti.

Il personale in congedo della marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sotto capo nocchiere volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare cinque mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 3), con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Analogamente possono conseguire il titolo di conduttore di motoscafi gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano almeno il titolo di "capobarca per il traffico locale» o di «capobarca per la pesca limitata", con almeno sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio.

Il conduttore di motoscafi può condurre motoscafi e imbarcazioni con motore amovibile addetti al trasporto, salvo il disposto dell'articolo 58 [regol. nav. int. 58] per quanto riguarda i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

(nota 5) Art. 53  - reg.nav.int. - Barcaiolo abilitato.

Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nella terza categoria del personale navigante;

2. avere compiuto i diciotto anni di età;

3. saper leggere e scrivere;

4. avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta.

Il personale volontario della marina militare, in congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo di tirocinio su navi per navigazione interna.

Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di "marinaio".

Il barcaiolo abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'ispettorato.

(nota 6) Art. 54  - reg.nav.int. - Macchinista

Per conseguire il titolo di macchinista, oltre quelli di cui ai nn. 1 e  4 dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti:

1. aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore;

2. avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso specializzato riconosciuto dal ministro per i trasporti;

3. avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti.

Il titolo di macchina può essere conseguito dal personale di carriera della marina militare in congedo, categoria meccanici, di grado non inferiore a capo di terza classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 e n. 1 del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che sia già in possesso della patente di macchinista navale di prima o di seconda classe.

Il macchinista può condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

(nota 7) Art. 55  - reg.nav.int. - Motorista di motonave

Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49, occorrono i seguenti requisiti:

1. aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore;

2. avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi.

Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso speciale riconosciuto dal ministro per i trasporti;

3. avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal ministro per i trasporti.

Il titolo di motorista di motonavi può essere conseguito dal personale di carriera della marina militare in congedo, categoria motoristi navali, di grado non inferiore a capo di terza classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1 a 4 dell'articolo 49 e n. 1 del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.

Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di prima categoria che siano già in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista navale di prima classe.

Il motorista di motonavi può condurre apparati motori a combustione interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'articolo 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.