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Art. 130 c.p.p. - Correzione di errori materiali


La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

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Giurisprudenza sull'art. 130 c.p.p.

Casss. massima sent. n. 11632 del 09.02.2011
È legittimo il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per rimediare all'omessa quantificazione nel dispositivo della sentenza delle spese processuali, sostenute dall'imputato, a cui il querelante è stato condannato.

Cass., massima sentenza n. 14639 del 28.03.2008
L'errore materiale nel quale il giudice sia incorso nella qualificazione della pena inflitta non può avere incidenza alcuna sulla individuazione del mezzo d'impugnazione che la legge faccia dipendere dalla natura di detta pena.

Cass., SU, massima sentenza n. 8 del 29.09.1994
Poiché tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di Cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del "ne bis in idem", sono estensibili ai procedimenti incidentali, non è ammissibile la riproposizione di un'istanza di correzione dell'errore materiale già decisa dalla Corte.

Cass., massima sent. n. 10432 del 20.02.2009
La richiesta della parte civile di provvedere alla rettificazione di presunto errore materiale in sentenza della Corte di cassazione di annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto, consistito nell'omissione del capo concernente la condanna dell'imputato ai danni e alla rifusione delle spese di lite in suo favore, non può avere corso in quanto relativa ad errore di fatto, alla cui rimozione essa non è legittimata, ma non preclude alla parte medesima il diritto di far valere nella sede propria l'azione di risarcimento dei danni, tra i quali va annoverata anche la diminuzione patrimoniale subita per la propria difesa in sede penale.