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Art. 111 c.p.c. - Successione a titolo particolare nel diritto controverso



Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

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Giurisprudenza sull'art. 111 c.p.c.

Cass. massima sent. 12035 del 17.05.2010
Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.

Cass. massima sent. n. 15961 del 18.07.2007
Qualora nel corso del giudizio di merito il diritto controverso venga trasferito "inter vivos" (nella specie, per effetto di conferimento d'azienda in una società di persone) il processo continua tra le parti originarie a norma dell'art. 111 c.p.c., e la circostanza che il cessionario del diritto non sia intervenuto o non sia stato chiamato in causa non può mai legittimare in sede di appello la rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c..

Cass. massima sent. n. 12347 del 29.11.1995
Nel caso in cui il trasferimento del possesso del bene ad un terzo avvenga prima che sia proposta l'azione possessoria, il soggetto spogliato deve necessariamente convenire in giudizio l'avente causa dello "spoliator" (altrimenti, la sentenza di reintegra emessa contro l'autore dello spoglio sarebbe inutilmente resa, avendo quest'ultimo perduto, col possesso del bene, la "facultas restituendi") e può ottenere la tutela invocata a condizione: a) che vi sia stato uno spoglio a norma dell'art. 1168 c.c.; b) che l'avente causa dello "spoliator" abbia ricevuto il possesso del bene, per effetto dell'acquisto a titolo particolare, dall'autore dello spoglio; c) che lo stesso fosse a conoscenza dello spoglio nel momento in cui ha acquistato il possesso, in quanto tale conoscenza è elemento costitutivo dell'obbligo di effettuare la disposta reintegrazione. Nel caso in cui, invece, il trasferimento del possesso avvenga dopo l'esercizio dell'azione possessoria e l'attore ottenga la condanna dello "spoliator" alla reintegrazione, l'avente causa di quest'ultimo non è tutelato dalla presunzione di buona fede, in quanto la pendenza del processo al momento della cessione del possesso rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligo, a carico dell'avente causa dello "spoliator", di effettuare la disposta reintegrazione e non potendosi ammettere che l'autore dello spoglio, trasferendo ad altri, a processo iniziato, il possesso del fondo, vanifichi gli effetti della sentenza di reintegrazione, facendo così venir meno la tutela giurisdizionale possessoria del soggetto spossessato.

Cass. massima sent. n. 10563 del 02.08.2001
In tema di azioni a carattere reale, quale quella per il rispetto delle distanze legali, si ha successione a titolo particolare del diritto controverso ex art. 111 c.p.c. tutte le volte che a seguito del trasferimento in corso di causa per atto "inter vivos" delle "res litigiose" rappresentate dagli immobili interessati alla vicenda, gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidano in negativo o in positivo sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o convenuto. Ne consegue, in base all'art. 111 c.p.c., che il processo deve proseguire fra le parti originarie con facoltà dell'attore di impugnare la sentenza a lui sfavorevole e che legittimamente l'acquirente a titolo particolare, ai sensi del terzo comma del citato art. 111 c.p.c., può spiegare intervento in appello.

Cass. massima sent. n. 6450 del 23.04.2003
Nelle cause promosse da o nei confronti di una società di capitali, la sopravvenienza del suo scioglimento o anche della sua cancellazione non implica che la stessa perda la sua qualità di parte del processo in precedenza instaurato, rappresentata, in quanto tale - in applicazione analogica dell'art. 2456 c.c. - dal liquidatore. Da ciò consegue che, nel caso di successiva impugnazione proposta esclusivamente dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, bene venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società, e che, nel caso di inottemperanza ad un tal ordine, l'impugnazione stessa si renda inammissibile ai sensi dell'art. 331, secondo comma, c.p.c.

Cass. massima sent. 5852 del 23.05.1991
Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale, che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto dell'art. 111, quarto comma, c.p.c. e dell'art. 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dall'art. 404, primo comma, c.p.c.

Cass. massima sent. n. 2219 del 27.02.1998
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'azione di surrogazione riconosciuta dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 all'istituto di assicurazione sociale del danneggiato, ai fini del rimborso delle spese da esso sostenute per prestazioni erogate al danneggiato stesso, soggiace, in assenza di una disciplina processuale speciale, alle norme generali del codice di procedura civile, con la conseguenza che il danneggiato perde la legittimazione ad agire, per la parte di risarcimento per cui il suindicato istituto ha dichiarato di volersi surrogare, solo se quest'ultimo partecipi al giudizio risarcitorio, ovvero la successione particolare nel credito sia avvenuta prima di detto giudizio, mentre, ove tale successione si sia realizzata successivamente, il processo deve continuare tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., con la conseguente pronuncia (della condanna) in favore del danneggiato anche per la parte di risarcimento oggetto di surrogazione, salvi gli effetti regolati dall'art. 111 c.p.c. citato nei confronti del successore a titolo particolare.