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Art. 96 c.p.p. - Difensore di fiducia



Art. 96 c.p.p. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
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Formulario: Nomina del difensore di fiducia

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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 43009 del 11.11.2010
È priva di effetti la nomina da parte dell'imputato di un terzo difensore, che non sia accompagnata dalla revoca delle nomine precedenti che siano eccedenti, pure se fatta allo specifico fine di proporre impugnazione.

Cass., massima sent. n. 14897 del 07.03.2008
La previsione di cui all'art. 24 disp. att. c.p.p. - per la quale la nomina del terzo difensore si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza - deve essere raccordata, nel caso di assistenza dinanzi alla Corte di cassazione, con il disposto dell'art. 613 cod. proc. pen. che richiede la presenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte, con la conseguenza che si deve ritenere valida ed efficace la nomina del difensore cassazionista, ancorché in eccedenza rispetto alle precedenti nomine dei difensori di fiducia.


Cass., massima sent. n. 4701 del 11.01.1995
La "ratio" dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. - che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di "persone arrestate, fermate o in custodia cautelare", fino a che esse non vi abbiano provveduto - consiste nell'ovviare alla situazione d'impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica.