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Art. 89 c.p.c. - Espressioni sconvenienti od offensive



Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

Il giudice, in ogni stato della istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

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Art. 20 del codice deontologico forense

Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente  dalle  disposizioni  civili  e  penali,  l’avvocato  deve  evitare  di  usare  espressioni sconvenienti  od  offensive  negli  scritti  in  giudizio  e  nell’attività  professionale  in  genere,  sia  nei  confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I.  La  ritorsione  o  la  provocazione  o  la  reciprocità  delle  offese  non  escludono  l’infrazione della regola deontologica.