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Art. 617 c.p.c. - Forma dell'opposizione

Art. 617 c.p.c. - Forma dell'opposizione

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

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Giurisprudenza circa l'opposzione agli atti esecutivi

Cass., massima sent. n. 12117 del 23.05.2006
In tema di esecuzione forzata, spetta al giudice della esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione, con provvedimento impugnabile con l'appello. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce, tuttavia, alla Corte Suprema di Cassazione il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio nonchè funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.

Cass., massima sent. n. 15036 del 27.11.2001
Posto che con l'opposizione all'esecuzione possono esser contestati: a) il diritto della parte istante ad agire in executivis (merito vero e proprio); b) l'esistenza, o la persistenza, del titolo esecutivo; c) l'idoneità soggettiva del medesimo; d) l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi possono esser contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto; b) i vizi della loro notifica; c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, costituisce opposizione agli atti esecutivi la denuncia di inesistenza - nullità della notificazione del pignoramento perché è un vizio dello svolgimento dell'azione esecutiva, ed il termine per impugnare è pertanto di cinque giorni, decorrenti da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo.

Cass., massima sent. n. 9297 del 03.09.1999
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. Alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.


Cass., massima sent. n. 5881 del 14.06.1999
La mancanza nel titolo esecutivo, costituito da una sentenza dispositiva del rilascio di un immobile, della data di rilascio richiesta dall'art. 56 della legge n. 392 del 1978, è riconducibile alla categoria delle irregolarità formali attinenti al titolo esecutivo e non a quella delle irregolarità formali afferenti al precetto, poiché la data del rilascio è un elemento della sentenza, come emerge dalla previsione di detta norma, secondo cui la data di esecuzione è fissata dal giudice con il provvedimento che dispone il rilascio. Ne discende che il termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si faccia valere detta irregolarità, decorre dalla data di notificazione della sentenza costituente il titolo esecutivo e non da quella successiva di notificazione del precetto, a nulla rilevando che la notificazione della sentenza sia stata fatta al procuratore costituito nel giudizio in cui essa venne resa, qualora tale notificazione sia avvenuta entro l'anno dalla pubblicazione, poiché, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza può essere fatta, entro tale limite temporale, al procuratore costituito a norma dell'art. 170 cod. proc. civ. e, dunque, deve ritenersi idonea sia a far decorrere il termine di impugnazione (ex art. 283 cod. proc. civ.) che ad assolvere al disposto dello stesso art. 479 c.p.c.