Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

DECADENZA DALLA CHIAMATA IN CAUSA E RIUNIONE DI PROCESSI - CASS. SENT. N. 5890 DEL 13.04.2012

Svolgimento del processo

Il minore P.L.A., mentre era seduto su un'altalena di un giardino pubblico di (OMISSIS), fu colpito alla testa da un asse staccatosi dal gioco e subì danni alla persona.

Il Tribunale di Agrigento condannò al risarcimento il Comune di Agrigento; condannò la C. (che s'era aggiudicata l'appalto per la fornitura e la collocazione delle altalene) a rivalere il Comune; condannò la soc. G., produttrice dei giochi, a rivalere, a sua volta, la C..

Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha modificato il criterio di computo degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata ed ha respinto la domanda proposta dalla C. contro la G..

Propone ricorso per cassazione la C. attraverso otto motivi.

Rispondo con separati controricorsi la D. srl (già G.) ed il Comune di Agrigento. Hanno depositato memorie per l'udienza il Comune di Agrigento e la C..

Motivi della decisione

La sentenza impugnata, rileva che contro la prima sentenza sono stati proposti due distinti atti d'appello: il primo da parte della G. in data 1 luglio 2005; il secondo da parte della C. il 10 ottobre 2005. Nel primo procedimento (quello instaurato con l'atto d'appello della G.) hanno proposto tempestivo appello incidentale sia la C. (23 settembre 2005), sia il Comune d'Agrigento. Osserva, dunque, che l'appello incidentale proposto dalla C. (23 settembre 2005) nel primo procedimento aveva consumato il suo potere d'impugnazione, con conseguente inammissibilità del suo stesso appello principale del successivo 10 ottobre 2005; aggiunge pure che "peraltro" tale ultima impugnazione è inammissibile anche per intempestività in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima.

A sostegno della soluzione il giudice pone, dunque, due ragioni del decidere, una indipendente dall'altra. La ricorrente impugna questo punto della sentenza sotto il profilo della violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e, dunque, in relazione alla dichiarata intempestività dell'impugnazione, rivolgendo solo un generico accenno alla pronuncia relativa alla consumazione dell'impugnazione, senza neppure censu-rarla. La circostanza comporta che il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto d'interesse della parte.

Infondato è il secondo motivo attraverso il quale la ricorrente sostiene il vizio del procedimento (per violazione degli artt. 167 e 274 c.p.c.) che deriverebbe dal fatto che, benchè in primo grado il Comune fosse stato dichiarato decaduto dalla chiamata in causa della C., il giudice di quel grado illegittimamente avrebbe proceduto alla riunione dei giudizi (quello promosso dal P. contro il Comune e quello promosso da quest'ultimo contro la C.), realizzando così lo stesso effetto che la comminatoria di decadenza tende ad impedire. Sul punto, la sentenza impugnata correttamente spiega che la parte decaduta dalla facoltà di chiamare in causa un'altra parte ben può proporre contro questa un separato giudizio (come è avvenuto nella specie) e se questo avviene rientra nel potere discrezionale del giudice disporre la riunione delle cause. Il terzo motivo censura il vizio della motivazione del punto in cui la sentenza respinge l'eccezione di prescrizione del diritto del Comune di Agrigento nella considerazione che la mera consegna anticipata del materiale senza la sua verifica non basta a far decorrere il termine biennale di prescrizione dell'art. 1667 c.c.. Il motivo è in gran parte inammissibile, posto che la ricorrente introduce una serie di questioni di fatto tendenti ad una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda; per il resto, è infondato, siccome la motivazione in questione si manifesta logica e congrua.

Il quarto motivo lamenta che il Comune non abbia provato l'esistenza dei difetti lamentati e l'inidoneità della cosa al momento della consegna.

Il quinto motivo censura la sentenza per non avere accertato l'inadempimento contrattuale della C., benchè questa avesse perfettamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Il sesto motivo sostiene che la ricorrente avrebbe fornito la prova liberatoria costituita dall'esclusiva responsabilità della G., quale società produttrice dell'altalena.

Il settimo motivo censura il punto della sentenza in cui è stata respinta la domanda riconvenzionale rivolta dalla C. contro il Comune per il pagamento del saldo del prezzo per la fornitura delle altalene. La ricorrente sostiene che il Comune, nell'invocare l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., avrebbe dovuto provare che la cosa era affetta da vizi tali da renderla inidonea all'uso.

L'ottavo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha escluso la responsabilità della casa produttrice dei giochi, sostenendo che, invece, ne esisteva la prova agli atti. I motivi dal quarto all'ottavo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La ricorrente, infatti, attraverso la prospettazione di una serie di questioni di fatto, tende a conseguire dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. Per il resto, occorre osservare che nella sentenza non sono rinvenibili nè le violazioni di legge, nè i vizi della motivazione lamentati.

Inquadrata, invero, la fattispecie (quanto al rapporto tra la C. ed il Comune) in ambito contrattuale e richiamato il contenuto sia del capitolato d'oneri, sia del contratto stesso, il giudice ne ha dedotto che la C. non ha provato che l'accertato inadempimento (ossia l'inidoneità all'uso dell'altalena) sia derivato da causa a lei in-imputabile.

Ha pure rilevato che siffatta responsabilità contrattuale ricorre indipendentemente dal fatto che il Comune si fosse riservato di sottoporre i giochi a verifiche di resistenza e sicurezza da parte di propri tecnici.

Quanto, poi, alla responsabilità della società produttrice dei giochi, la sentenza esclude l'esistenza della prova intorno alla circostanza che il prodotto presentasse difetti strutturali e la ricorrente non deduce nell'apposito motivo di ricorso fatti controversi e decisivi in ordine ai quali il giudice abbia omesso la motivazione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Gli alterni esiti dei giudizi di merito consigliano la totale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.