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Art. 52 c.p.c. - Ricusazione del giudice


Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

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Giurisprudenza
Cass., Sez. Unite, massima ordinanza n. 55 del 28.01.1984
Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, l'istanza di ricusazione di uno dei componenti del collegio giudicante deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima dell'udienza, in applicazione dell'art. 52, secondo comma, prima ipotesi, cod. proc. civ., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma, quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa", resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, spedito a norma dell'art. 377 cod. proc. civ., in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria.

Cass., Sez. Unite, massima Sent. n. 5087 del 27.02.2008
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, c.p.c., contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.