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Art. 47 c.c. - Elezione di domicilio



Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari .

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

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Formulario: vedi elezione di domicilio

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Giurisprudenza
Cass. Sez. Un., massima sent. n. 9380 del 24.09.1997
L'elezione di domicilio cui si riferisce l'art. 4 c.p.c., è determinata dall'esclusiva volontà del soggetto al di fuori di uno specifico riferimento ad una realtà obiettiva e, in particolare, al di fuori dell'esistenza, nel luogo eletto, di un centro di imputazione di interessi. Ne consegue che, siccome caratterizzata da un determinante elemento volontaristico tale elezione non può non restare limitata agli affari per i quali è intervenuta, senza possibilità di estendersi ad altri. Pertanto con riguardo a domanda proposta nei confronti di uno straniero non può esser utilmente invocata, quale criterio di collegamento atto a fondare la giurisdizione del giudice adito, l'elezione di domicilio effettuata dal convenuto presso l'immobile da lui condotto in locazione, quando la domanda sia totalmente estranea al rapporto locativo, per essere proposta da chi è terzo rispetto a tale rapporto e per avere un contenuto in nessun modo riconducibile a quest'ultimo.


Cass. massima sent. n. 1162 del 05.02.1998
Qualora con un unico atto sia conferita procura "ad litem" ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, essendo la procura e l'elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, l'eventuale nullità della prima, da qualunque causa dipendente, non si comunica alla seconda che rimane pertanto valida.