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Art. 39 c.p.c. - Litispendenza e continenza di cause



Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

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Cenni sulla litispendenza e sulla continenza
La litispendenza sussiste allorquando siano promosse due cause aventi identità di parti, di petitum e causa petendi, innanzi due uffici giudiziari diversi (se l'ufficio giudiziario è il medesimo, infatti, si applicherà l'art. 273 c.p.c. e non il 39).
Poiché il fondamento della litispendenza risiede nel principio di ordine pubblico processuale, assolutamente inderogabile, dell'inammissibilità di duplicità di azioni giudiziarie in relazione allo stesso diritto subiettivo, con conseguente pericolo di contraddittorietà di giudicati, e dell'obbligo per il giudice successivamente adito dell'eliminazione di uno dei due procedimenti identici in base al criterio della prevenzione mediante declaratoria "ex officio" della litispendenza e la cancellazione dal ruolo della causa successivamente instaurata, la declaratoria della litispendenza può essere emessa in qualunque stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione, salvi i limiti del giudicato che si sia eventualmente formato, ove la relativa eccezione sia stata sollevata in primo grado e la decisione in proposito non sia stata oggetto d'impugnazione.
La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, pur nella fase del giudizio di legittimità, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c., perché la questione deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti.
Sussiste, invece, la continenza di cause quando esse sono caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, o quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività.
In tal caso si applicherà il c.d. criterio della prevenzione, secondo il quale sarà competente il giudice preventivamente adito (sulla base della notifica del giorno della notifica dell'atto di citazione o, viceversa, di del giorno del deposito del ricorso).