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IRAP ED AUTONOMIA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROFESSIONISTA - CASS. ORDINANZA N. 4492 DEL 21.03.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

" M.G.A., avvocato, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 50/22/06, depositata il 18 luglio 2006, che, rigettandone l'appello, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo il contribuente, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., e artt. 112 e 115 c.p.c., assume di aver provato i fatti a sostegno delle proprie domande, fatti sulla base dei quali il giudice di merito avrebbe dovuto decidere; con il secondo motivo censura la sentenza, sotto il profilo dell'omessa o insufficiente motivazione, in ordine all'individuazione e alla valutazione del complesso di fattori dei quali il professionista si sarebbe avvalso e che, per numero ed importanza sarebbero stati ritenuti dal giudice di merito suscettibili di creare valore aggiunto; con il terzo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La ratio decidendi della sentenza impugnata - secondo cui "appare evidente cerne nel caso di specie sussista il presupposto impositivo del tributo", in quanto si condivide la conclusione del giudice di primo grado il quale, esaminate in particolare le denunce dei redditi allegate al ricorso, ha rilevato che nel quadro RE risultano esposte spese per compensi a terzi nonchè presenti costi derivanti da investimenti di capitali, tali da fare seriamente pensare all'esistenza di un'autonoma organizzazione di lavoro e capitale attorno al professionista - contribuente - ricorrente - non è conforme ai detti principi; l'accertamento della sussistenza dell'autonoma organizzazione, inoltre, a fronte delle puntuali censure formulate dal ricorrente, con riguardo alle spese da lavoro dipendente - limitate a L. 2.700.000 per una collaborazione per il solo anno 2000 - ed a quelle per i beni strumentali evidenziate nelle dichiarazioni dei redditi, si appalesa insufficientemente e non congruamente motivato.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il secondo ed il terzo motivo appaiono manifestamente fondati, assorbito l'esame del primo motivo";

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo ed terzo motivo del ricorso devono essere accolti, limitatamente al rimborso per l'anno 1998 e 1999, assorbito l'esame del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi come accolti, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, limitatamente ai periodi d'imposta 1998 e 1999, assorbito l'esame del primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi come accolti, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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