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E' la società di leasing ad essere tenuta al pagamento del bollo auto, almeno sino al 15 agosto 2009 - Cass. sent. n. 4507 del 21.03.2012

Svolgimento del processo

1. La L. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l'appello della Regione Lombardia, è stata affermata la legittimità di 2690 avvisi di accertamento emessi nei confronti di detta società a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2004 in relazione a veicoli concessi in leasing. Il giudice d'appello ha ritenuto che il presupposto della tassa, per l'anno in contestazione, è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul veicolo, come risulta sia dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, (convertito nella L. n. 53 del 1983), sia dalla L.R. Lombardia n. 10 del 2003, art. 39. Ha, poi, negato che la L. n. 99 del 2009, art. 7, il quale ha aggiunto, tra i soggetti tenuti al pagamento della tassa, "gli utilizzatoli a titolo di locazione finanziaria", abbia natura interpretativa, e quindi effetto retroattivo, anzichè innovativa.

2. La Regione Lombardia resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, (convertito in L. n. 53 del 1983), del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 94, comma 7, (Codice della strada) e della L.R. Lombardia n. 10 del 2003, art. 39, nonchè vizio di motivazione, ed insiste nella tesi secondo la quale, nel caso in cui un autoveicolo sia concesso in leasing, il soggetto passivo della tassa automobilistica deve individuarsi non nella società proprietaria-concedente, bensì nel soggetto utilizzatore, che ha la effettiva disponibilità del mezzo.

Con il secondo ed ultimo motivo, è denunciata la violazione della L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice a quo ha negato l'applicabilità di tale ius superveniens (il quale, come detto sopra, ha aggiunto, tra i soggetti passivi della tassa in esame, tra gli altri, gli "utilizzatoli a titolo di locazione finanziaria"), nonostante la sua natura procedimentale, ai rapporti formatisi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma non ancora esauriti.

2. Il ricorso, i cui motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di esaminare identica questione (Cass. n. 3928 del 2011, nonchè, in senso conforme, Cass. nn. 8589 e 10587 del 2011) ed ha affermato i seguenti principi, che il Collegio pienamente condivide.

Il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, (convertito nella L. n. 53 del 1983) prevedeva che tenuti al pagamento della tassa in oggetto fossero coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo in esso iscritto, con la conseguenza che il soggetto passivo del tributo andava ineludibilmente identificato in funzione della titolarità del diritto di proprietà sul veicolo (o, in base alla L.R. Lombardia n. 10 del 2003, di altro diritto reale di godimento), in base alle risultanze del pubblico registro automobilistico (il quale, peraltro, pone solo una presunzione relativa, che può essere vinta da idonea prova contraria: Cass. nn. 10794 del 1997, 7958 del 1999, 10011 del 2006).

La lettera della legge porta, quindi, a ritenere che, in ipotesi di autoveicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo della tassa di possesso debba necessariamente essere considerato nella vigenza del testo originario della norma medesima - il proprietario/concedente e non l'utilizzatore, titolare di un diritto (relativo) di godimento del bene, in virtù del rapporto, avente effetti obbligatoli, nascente dal contratto stipulato. A nulla rileva, in contrario, il fatto che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 94, (nel testo sostituito dalla L. n. 449 del 1997, art. 17) prevede l'obbligo, nei casi di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto o di stipulazione di locazione finanziaria, di trascrivere il trasferimento o gli altri mutamenti, giacchè la ratio di tale disposizione non è quella di individuare il soggetto passivo della tassa, bensì quella di poter identificare il soggetto su cui gravano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni del codice della strada, nonchè di facilitare il danneggiato nell'identificazione del corresponsabile solidale in caso di sinistro stradale secondo quanto dispone il medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 91, commi 2 e 4.

Infine, quanto alla modifica apportata al citato D.L. n. 953 del 1982, art. 5, (convertito nella L. n. 53 del 1983) dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, il quale ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo, gli "usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatoli a titolo di locazione finanziaria", è agevole osservare che la norma, non avendo natura nè interpretativa (come la stessa ricorrente riconosce), nè "procedimentale", bensì innovativa e sostanziale, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (15 agosto 2009) la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.