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Art. 50 c.p. - Consenso dell'avente diritto

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 3398 del 24.11.1999
Il reato di maltrattamenti in famiglia non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 - 31 Cost.

Cass., massima sent. n. 5544 del 12.05.1992
A norma dell'art. 5 c.c. gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, il consenso prestato ad una iniezione di eroina, che ha provocato effetti letali, e che è indubbiamente contro il buon costume e comunque contro la legge (posto che le iniezioni per endovena sono praticabili solo da personale sanitario qualificato), è un consenso non valido e non atto a scriminare il reato precitato.

Cass., massima sent. n. 3901 del 31.01.2001
In tema di truffa in danno di una società o di un ente, il consenso dell'avente diritto alla diminuzione patrimoniale conseguente alla condotta del soggetto attivo è ipotizzabile solo nel caso in cui essa risulti da una specifica deliberazione, legittimamente assunta, che deroghi alle disposizioni normalmente vigenti. Ne consegue che non sussiste la predetta causa di giustificazione, ma la mera accondiscendenza delle persone fisiche preposte al controllo dell'operato dei dipendenti, nel caso in cui a costoro sia arbitrariamente consentito di lasciare in anticipo il posto di lavoro, pur in presenza di documentazione che attesti, contrariamente al vero, che essi hanno esattamente adempiuto alla loro prestazione.