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Art. 22 c.p.c. - Foro per le cause ereditarie



E' competente il giudice del luogo della aperta successione per le cause:

1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

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Per causa tra coeredi deve intendersi quella causa che, non solo si riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresì, un oggetto attinente alla qualità di erede, in modo che la legittimazione attiva e passiva dei contendenti discenda necessariamente da tale qualità.

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