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Art. 19 c.p. - Pene accessorie: specie



Le pene accessorie per i delitti sono:

1. l'interdizione dai pubblici uffici;

2. l'interdizione da una professione o da un'arte;

3. l'interdizione legale;

4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

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