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Art. 17 c.p.p. - Riunione di processi


1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'articolo 12;

b) [nei casi di reato continuato];

c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b).

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

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