Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
Giurisprudenza sull'art. 291 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 7739 del 29.03.2007
La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.
Cass., massima sent. n. 10947 del 11.07.2003
La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina effetti specifici e tipici, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore.
Cass., massima sent. n. 12381 del 27.05.2009
La notificazione dell'appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l'inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui all'art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass., massima ord. n. 15062 del 30.06.2006
Se la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (nella caso di specie il Questore) sia affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. che, se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall'impugnazione.
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