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Art. 269 c.p.c. - Chiamata di un terzo in causa

Art. 269 cpc. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.

Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.

Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.
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Formulario: Comparsa con chiamata in causa del terzo
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Giurisprudenza sull'art. 269 c.p.c. e sulla chiamata in causa
Cassazione, massima sentenza n. 27525 del 29.12.2009
In caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, quarto comma, c.p.c.

Cassazione, massima sentenza n. 7984 del 01.04.2010
Nel caso in cui il giudice istruttore, pur avendo già provveduto su un'istanza di istruzione preventiva, conceda, alla parte che ne abbia fatto richiesta nella prima udienza, il termine per chiamare in causa il terzo, si verifica - ai sensi del secondo comma dell'art. 269 c.p.c., nel testo anteriore alla sostituzione operatane dall'art. 29 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - una nullità della chiamata in causa, per difetto del raggiungimento dello scopo che il processo inizi contemporaneamente per tutti i soggetti del processo. Tale nullità, essendo stabilita nell'interesse del terzo, deve essere da questo opposta con la prima difesa successiva all'atto, rimanendo, in caso contrario, sanata.

Cassazione, sezione lavoro, massima sent. n. 828 del 28.01.1987
Nel nuovo rito del lavoro, la chiamata in causa di un terzo, effettuata - anche fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario - dal convenuto, comporta, a norma del nono comma dell'art. 420 c.p.c., l'obbligo del giudice (cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 269, secondo comma, c.p.c., non è concessa alcuna discrezionalità) di fissare una nuova udienza di discussione e di disporre la notifica al terzo (nel termine di cinque giorni) di tale provvedimento di fissazione nonché del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione (contenente detta chiamata) del convenuto. All'omissione di tali adempimenti, rilevata in sede di legittimità, consegue la cassazione sia della sentenza di appello che di quella del giudice di primo grado, al quale la causa dev'essere rinviata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.

Cass., massima sentenza n. 27525 del 29.12.2009
In caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, quarto comma, c.p.c.

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