Il giuramento sul valore della cosa domandata [c.c. 2736, n. 1] può essere deferito dal collegio [c.p.c. 187, 292] a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
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