Art. 184 c.p.c. - Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Giurisprudenza sull'art. 184 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 5460 del 13.05.1993
Giurisprudenza sull'art. 184 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 5460 del 13.05.1993
L'attore che abbia assunto la veste di convenuto in conseguenza di domanda riconvenzionale, può a sua volta avanzare domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto ("riconventio riconventionis"), purché tempestivamente nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di risposta del convenuto.
In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 c.p.c.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.
Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 cod. proc. civ. per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare tale integrazione alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.
Il divieto di ammissione di nuove prove in grado di appello, stabilito dall'art. 345 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 52, legge 26 novembre 1990, n. 353, si riferisce esclusivamente alle prove costituende, e quindi non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado; né è di ostacolo l'eventuale decadenza in cui sia incorsa la parte per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito fissato ai sensi dell'art. 184 c.p.c., poiché tale preclusione ha effetto limitatamente al giudizio di primo grado, mirando la norma solo a tutelare la sola concentrazione endoprocessuale, quindi interna a ciascun grado di giudizio.
Nessun commento:
Posta un commento