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Art. 166 c.p.c. - Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
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Formulario
Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale
Comparsa di costituzione con chiamata in causa
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Giurisprudenza sull'art. 166 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 6666 del 13-06-1991
La notifica dell'atto riassuntivo del giudizio innanzi al giudice di rinvio, eseguita presso il difensore costituito nelle precedenti fasi, anziché alla parte personalmente a norma dell'art. 392, secondo comma, c.p.c., non è inesistente ma inficiata da nullità, sanabile "ex tunc" per effetto della costituzione della parte o, in mancanza, per effetto della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la quale deve essere disposta nonostante l'avvenuto decorso del termine perentorio stabilito per la riassunzione.

Cass., massima sent. n. 12044 del 17-05-2010
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.